Come già precedentemente illustrato, le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020, indicano, per il primo ciclo, come possibile la DDI (che più propriamente avrebbe dovuto definirsi, in questo caso, DaD) solo in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o nuovo lockdown.
L’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, adottata con decreto n. 134 del 09/10/2020, prevede per detti studenti, la cui condizione sia certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale e per i quali sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, l’eventualità, previa richiesta con allegata documentazione, di “beneficiare di forme di DDI”
Gli alunni positivi al Covid o in quarantena, tuttavia, non sono assimilabili ad alunni fragili.
In questa situazione, non esistendo alcun obbligo per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di erogare la DaD agli alunni in quarantena o positivi al Covid, le prerogative degli organi collegiali assumono veste regolamentare e, sentito il Collegio dei docenti, lo stesso ha deliberato in maniera quasi unanime “la non necessità di attivazione della stessa” per le seguenti motivazioni:
Il Collegio si impegna ad attivare percorsi ad hoc in presenza, al rientro del periodo di isolamento, al fine di consentire il pieno recupero.
Il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, rimane garantito attraverso le attività asincrone (materiali prodotti e fruibili dagli alunni) che i docenti si impegnano a rendere disponibili sulla piattaforma “Collabora” accessibile dal Registro elettronico e dai percorsi specifici che saranno attivati per i singoli alunni
13 Gennaio, 2022
Pubblicato in: News