Si comunica a tutte le famiglie che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata resa nota la legge regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un’assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all’articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.
La suddetta legge riporta testualmente all’art.9, comma 1: Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l’obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all’articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente.
L’abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia e gli asili nido.
Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell’infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.
Si precisa che, in assenza di certificati esterni che attestino la guarigione, assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità delle famiglie, pertanto, si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali o con sintomi ancora presenti.
0